Cessione del quinto in caso di dimissioni o perdita del posto di lavoro

Alcuni utenti ci chiedono come viene gestita la cessione del quinto in caso di dimissioni o perdita del posto di lavoro.

Vediamo di Approfondire il discorso:

  •  Premettiamo che alla base di questa tipologia di finanziamento per legge ci sono due assicurazioni, rischio vita e rischio impiego (o rischio credito), a salvaguardare il creditore in caso di morte o perdita del posto di lavoro del debitore. Naturalmente per i pensionati c’è solo la parte vita.
  •  Oltre a queste due assicurazioni, il cliente mette a garanzia dell’operazione il proprio TFR.
  •  Il consumatore ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dello stipendio o cambio di datore di lavoro in caso di dimissioni.
  •  Durate tutta la vita del contratto di cessione, il dipendente naturalmente non può usufruire di un’anticipazione del tfr, in quanto ha acconsentito in fase di stipula del prestito di “congelarlo” a garanzia dell’operazione.

Queste premesse era doveroso farle, in quanto sono alla base del concetto che vogliamo spiegare.

Se il cliente si dimette o viene licenziato, il datore di lavoro ha il dovere di trattenere il tfr maturato (compreso l’ultimo stipendio, 13° e 14°, anche le ferie non maturate) e versarlo alla banca creditrice per saldare l’operazione di cessione del quinto in corso.

Se questa somma non è sufficiente il cliente dovrà accordarsi per un rientro graduale del debito residuo, solitamente con SDD o bollettino postale.

Attenzione:  La cessione non esclude la possibilità di cambiare posto di lavoro, basta comunicarlo all’istituto di credito che notificherà la pratica di cessione del quinto in corso al nuovo datore di lavoro, che procederà all’addebito della rata nella nuova busta paga.

Importante: E’ sicuramente importante approfondire il concetto dell’assicurazione rischio impiego o rischio credito.

Cessione del Quinto: rischio impiego

La poliza assicurativa consente al consumatore in caso di cessazione del rapporto di lavoro di saldare immediatamente il suo debito con la banca erogante. In caso del verificarsi dell’evento (perdita del posto di lavoro) la compagnia assicurativa provvederà ad estinguere il debito residuo, senza rivalsa sul consumatore.

Cessione del Quinto: Rischio Credito

L’istituto erogante potrà assicurare a proprio carico il rischio (ramo credito perdite patrimoniali derivanti da insolvenza), ma in tal caso dovesse verificarsi l’evento assicurato, la compagnia liquiderà la banca erogante rifacendosi poi nei confronti del consumatore.

In entrambi i casi il beneficiario della polizza è sempre l’ente erogante e mai il consumatore.

Leave a Reply